Tasse

Tasse attuali dell'ESTI come da Ordinanza sull'ESTI (RS 734.24)

Ai sensi dell'Ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, l'ESTI riscuote per le proprie attività delle tasse (RS 734.24). 

È tenuto al pagamento delle tasse colui che è all'origine di una attività dell'Ispettorato soggetta a tassazione.

Per quanto concerne le attività dell'Ispettorato nell'ambito dell'alta vigilanza sugli impianti elettrici, è tenuto al pagamento delle tasse il proprietario dell'impianto oppure colui che mette in circolazione prodotti elettrici.

L'obbligo di tassazione per le attività dell'Ispettorato esercitate in relazione con le procedure di espropriazione è fissato nella decisione di espropriazione. Le spese sono a carico della persona tenuta al pagamento della tassa.

Le tasse per l’approvazione dei progetti sono definite nell’art. 8 cpv. 1 dell’ordinanza sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (O-ESTI; RS 734.24). Si compongono da una tassa di base e da un supplemento che dipende dal valore dell’impianto da approvare. Questa tassa è comprensiva del collaudo (art. 8 cpv. 2 O-ESTI). Le tasse per il rilascio di altre decisioni dell’ESTI vengono invece determinate in base al dispendio effettivo che l’atto impone all’Ispettorato (cfr. art. 9 cpv. 1 O-ESTI). Le altre attività vengono calcolate in base al tempo impiegato, a cui si aggiunge un supplemento sino al 20 % al massimo, tuttavia il calcolo si basa sulle tariffe applicate normalmente nell’economia privata per lavori paragonabili (cfr. art. 10 O-ESTI).

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Ultima modifica: 14.03.2024