Procedura di approvazione dei piani
Per la costruzione e la modifica di impianti elettrici a corrente forte o a corrente debole occorre un'approvazione dei piani in accordo all'art. 16, cpv. 1 della Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE; RS 734.0). La decisione d'approvazione dei piani è retta dall'art. 16 e seguenti LIE e differisce tra procedura ordinaria e procedura semplificata.
In conformità all'art. 1, cpv. 1 dell'Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei progetti di impianti a corrente forte (OPIE; RS 734.25) sono soggetti alla procedura d'approvazione dei piani i seguenti impianti:
- impianti ad alta tensione
- impianti di produzione di energia con una potenza superiore a 30 kVA collegati a una rete di distribuzione Abrogato dal n. I dell’O del 4 giu. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 371).
- e impianti a bassa tensione nella misura in cui sono sottoposti all'obbligo d'approvazione conformemente all'articolo 8a capoverso 1 dell'ordinanza del 30 marzo 1994 sulla corrente debole (lett. c)
La richiesta d'approvazione dei piani va presentata all'ESTI assieme alla documentazione necessaria. Sarà controllata la completezza della richiesta e se necessario, il richiedente dovrà aggiungere quanto richiesto. In seguito si decide quale procedura sarà applicata. Sono determinanti a tal riguardo anche le questioni e gli interessi della protezione dell'ambiente, della natura e del territorio e della pianificazione del territorio. Gli impianti devono inoltre corrispondere alle regole tecniche riconosciute per quanto riguarda la sicurezza tecnica.
Per l'approvazione dei progetti l'ESTI è autorizzato a riscuotere una tassa in base all'art. 8 dell'Ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (RS 734.24). La tassa sarà calcolato in base alle spese stimate di allestimento (v. le istruzioni ESTI Costi per domande di approvazione dei piani. ).
Informazioni dell'UFE a riguardo del calcolo del fattore dei costi aggiuntivi
Le disposizioni della Legge sugli impianti elettrici e dell'Ordinanza sulle linee elettriche, a riguardo del fattore dei costi aggiuntivi, entrerà in vigore il 1° giugno 2020. L'ESTI ha pubblicato una comunicazione congiunta, con l'UFE e l'ElCom a riguardo dell'applicazione di queste disposizioni. Qui di seguito informazioni più dettagliate:
Download di documenti
Direttive concernente i documenti da allegare alla domanda n. 235
Allegato 1, Allegato 2, Allegato 4, Allegato 5, Allegato 6
Accordo con gli uffici federali e altri enti
Link
Ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (RS 734.24)
Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE RS 734.25)
Protezione degli uccelli sulle linee elettriche aeree a corrente forte