Riconoscimento di qualifiche professionali straniere in elettrotecnica
Procedura per persone appartenenti agli Stati UE/AELS e a Stati terzi
Chi ha portato a termine la propria formazione all'estero e intende esercitare in Svizzera in maniera duratura una professione elettrotecnica regolamentata, deve richiedere all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI, il riconoscimento dell'equivalenza delle sue qualifiche professionali estere con la formazione impartita in Svizzera, al fine di essere autorizzato ad esercitare la professione desiderata in Svizzera.
Autorizzazioni limitate per persone con formazione effettuata all'estero
Procedimento e disposizioni applicabili
Chi ha portato a termine la formazione elettrotecnica all’estero e desidera diventare titolare di un’autorizzazione limitata d’installazione, deve far riconoscere la sua formazione presso l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI. La procedura di riconoscimento viene effettuata conformemente al diritto sovranazionale. Le disposizioni relative agli esami menzionate nell’ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione (O-DATEC OIBT; RS 734.272.3) non si applicano.
Installazioni di impianti elettrici eseguite da prestatori di servizi provenienti da Paesi dell’UE/AELS
Procedura di dichiarazione
Prima di avviare un’attività professionale in Svizzera, i prestatori di servizi devono presentare a una dichiarazione presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI.
L’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI è in seguito responsabile della verifica delle qualifiche professionali. La dichiarazione va effettuata presso il SEFRI.
Download di documenti
Domanda di riconoscimento dell'equivalenza
Domande di riconoscimento dell'equivalenza di formazioni estere
Agevolazioni amministrative puntuali
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Autorizzazioni limitate per formazione effettuata all'estero
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