Approvazioni dei piani per impianti elettrici

La tassa si basa sui costi di costruzione. L'art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (RS 734.24) stabilisce la tassa conformemente a ciò.

Con la revisione parziale dell'ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) viene abrogato l'obbligo d’approvazione dei piani per gli impianti di produzione di energia collegati a una rete di distribuzione a bassa tensione. Tuttavia, per impianti di produzione di energia, che vengono costruiti per esempio nell'area di una sottostazione, o posate su una cabina di trasformazione, resta l'obbligo d'approvazione dei piani, perché si tratta di una modifica di un impianto ad alta tensione. 

Esistono una procedura ordinaria e una semplificata, le quali sono definite agli art. 16 e 17 Legge sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0).

Secondo l'art. 17 cpv. 1 LIE, la procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:

  • progetti di impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
  • impianti la cui modifica non altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente;     
  • impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi o impianti per la fornitura di elettricità ai cantieri.

Si deve considerare che, secondo il cpv. 3, il progetto deve essere sottoposto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto.

Qualora questi requisiti non siano soddisfatti o sussistano casi dubbi, si esegue la procedura ordinaria.

Gli interessati possono essere ad es. vicini, proprietari fondiari, affittuari o anche locatari. Anche le persone che vivono nel perimetro di legittimazione, conformemente all'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710), sono interessati.

Conformemente all'art. 8 cpv. 3 OPIE, nella procedura di approvazione dei piani semplificata il termine di trattazione applicabile all'intera procedura non deve superare di regola i 20 giorni lavorativi; ciò presuppone che la documentazione inoltrata sia completa e non siano necessare ulteriori integrazioni. Anche nella procedura semplificata possono essere consultate autorità federali o cantonali. Il termine per la loro presa di posizione è di regola di 2 mesi, cosa che influisce conseguentemente sulla durata della procedura.

L'ESTI esamina entro 10 giorni la completezza della domanda (art. 8 cpv. 1 lett. a OPIE). In seguito trasmette la domanda ai cantoni, invitandoli a esprimere il loro parere entro 3 mesi (art. 16d cpv. 1 LIE). La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente per un periodo di 30 giorni. Parallelamente a ciò, la domanda è inviata anche alle autorità di competenza della Confederazione con l'invito ad esprimere un parere. Qualora non pervengano opposizioni alla domanda e i pareri delle autorità siano positivi, eventualmente con oneri che possono essere ripresi nell'approvazione, l'ESTI ha 30 giorni lavorativi per redigere la decisione dopo il ricevimento delle prese di posizione delle autorità (art. 8 cpv. 1 lett. b OPIE). Nel calcolo dei termini si devono anche considerare le sospensioni dei termini.

In primo luogo si deve osservare l'art. 2 cpv. 1 OPIE:

i documenti da allegare alla domanda da presentare all'Ispettorato per l'approvazione devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare il piano, in particolare indicazioni su:

  1. gestore, ubicazione, genere e struttura dell'impianto progettato, come pure la situazione rispetto agli impianti già esistenti;
  2. la motivazione del piano;
  3. tutti gli aspetti rilevanti in materia di sicurezza;
  4. e eventuali interazioni con altri impianti o oggetti;
  5. gli effetti sull'ambiente e la pianificazione del territorio;
  6. la conformità alla pianificazione del territorio, in particolare ai piani direttori e d'utilizzazione cantonali;
  7. l'esito degli accertamenti volti a stabilire la necessità di svolgere o no una procedura del piano settoriale ed eventualmente l'esito di quest'ultima.

In secondo luogo si applicaale direttiva che l'ESTI deve emanare sulla base dell'art. 2 cpv. 2 OPIE in merito al genere, alla presentazione, al contenuto e alla quantità dei documenti da presentargli. La Direttiva ESTI n. 235 "Direttive conformemente agli artt. 2 e 4 Ordinanza sulla procedura di approvazione dei piani per impianti elettrici (OPIE) per l'inoltro dei progetti e per i loro requisiti, nonché per il picchettamento" è disponibile sul sito internet dell'ESTI.

Le sospensioni dei termini sono disciplinate all'art. 22a Legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono:
a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

E’ possibile contattare il responsabile del progetto dell'ESTI e chiedere quale sia lo stato della domanda. Qualora siano eseguite consultazioni presso le autorità di competenza o cantoni, il richiedente sarà informato tramite uno scadenziario. Qualora una domanda resti per errore inevasa, siamo grati di avere un riscontro. Se non si è a conoscenza di chi si occupi della domanda, è possibile contattare il reparto progetti tramite il seguente indirizzo email planvorlagen(at)esti.ch.

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Ultima modifica: 22.07.2021