Direttive ESTI
1. Regolamentazione transitoria al momento dell'entrata in vigore di una nuova direttiva o di una direttiva rielaborata
Di tanto in tanto l'ESTI rielabora le proprie direttive per adattarle alle condizioni più recenti. Inoltre, possono anche essere emesse nuove direttive ed essere ritirate direttive non più necessarie. Per il passaggio dalla vecchia alla nuova direttiva viene in primo luogo stabilita un'eventuale regolamentazione transitoria (nella direttiva o al di fuori della stessa) sul modo e il momento in cui la vecchia direttiva sarà sostituita dalla nuova. Qualora non sussista una regolamentazione transitoria, vale quanto segue:
- La vecchia direttiva si applica a circostanze che esistevano già al momento dell'entrata in vigore della nuova direttiva. Esempio: i dispositivi di protezione individuale (DPI) che erano già presenti in azienda al momento dell'entrata in vigore della nuova Direttiva n. 407 il 1° settembre 2019 e che rispettavano i requisiti della vecchia direttiva, possono continuare a essere impiegati sino al momento in cui è stato previsto il nuovo acquisto.
- La nuova direttiva si applica di conseguenza per fattispecie e circostanze che si presentano dal momento dell'entrata in vigore.
Si procede in maniera differente se una direttiva viene ritirata o ripubblicata:
- in linea di principio, una direttiva ritirata non esplica più alcun effetto dal momento del suo ritiro e non è più applicabile neppure a circostanze passate.
- Una nuova direttiva che entra in vigore (nuova pubblicazione) si applica all’a circostanze che si verificano a partire dalla sua entrata in vigore (nessuna retroattività).