Installazioni e impianti elettrici

In caso di impianti FV non soggetti all'obbligo di presentazione dei piani, collegati a una rete di distribuzione a bassa tensione, indipendentemente dal periodo di controllo degli impianti elettrici con cui l'impianto è collegato, il proprietario deve far eseguire entro sei mesi il collaudo da parte di un organo di controllo indipendente.
Entro questo termine il proprietario deve consegnare il rapporto di sicurezza al gestore della rete (vedere art. 35 cpv. 3 OIBT).
Qualora la parte DC dell'impianto sia stata costruita dal titolare di un'autorizzazione limitata, giusta l'art. 14 OIBT, il collaudo, secondo l'art. 35 cpv. 3 OIBT (rapporto di sicurezza), per questa parte, deve essere obbligatoriamente eseguito da un da un organismo d'ispezione accreditato (vedere art. 32 cpv. 2 lett. b OIBT in combinato disposto con la cifra 1.3.5 Allegato OIBT).

È sensato aggiungere un RCD. In caso di sostituzione di una presa elettrica, senza modifiche della relativa installazione (tubo, cavo, fili), non deve essere aggiunto un RCD.

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Ultima modifica: 22.07.2021