Installazioni e impianti elettrici
1. Quando un impianto fotovoltaico deve essere controllato da un'azienda di controllo accreditata?
In caso di impianti FV non soggetti all'obbligo di presentazione dei piani, collegati a una rete di distribuzione a bassa tensione, indipendentemente dal periodo di controllo degli impianti elettrici con cui l'impianto è collegato, il proprietario deve far eseguire entro sei mesi il collaudo da parte di un organo di controllo indipendente.
Entro questo termine il proprietario deve consegnare il rapporto di sicurezza al gestore della rete (vedere art. 35 cpv. 3 OIBT).
Qualora la parte DC dell'impianto sia stata costruita dal titolare di un'autorizzazione limitata, giusta l'art. 14 OIBT, il collaudo, secondo l'art. 35 cpv. 3 OIBT (rapporto di sicurezza), per questa parte, deve essere obbligatoriamente eseguito da un da un organismo d'ispezione accreditato (vedere art. 32 cpv. 2 lett. b OIBT in combinato disposto con la cifra 1.3.5 Allegato OIBT).
2. Al momento della sostituzione di una presa elettica deve essere aggiunto un RCD?
È sensato aggiungere un RCD. In caso di sostituzione di una presa elettrica, senza modifiche della relativa installazione (tubo, cavo, fili), non deve essere aggiunto un RCD.
3. Quali misurazioni devono essere effettuate durante i controlli (controllo finale, controllo di collaudo, controllo periodico)?
Secondo l’art. 13 cpv. 1 O-DATEC OIBT, il rapporto di sicurezza deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all’art. 37 cpv. 1 OIBT, tutti i dati tecnici necessari alla valutazione della sicurezza di un impianto elettrico. Secondo l’art. 13 cpv. 2 O-DATEC OIBT, per dati necessari si intendono in particolare i valori relativi alla misura dell’isolamento oppure i valori relativi alla corrente differenziale nel caso di singoli gruppi di consumatori, se lo scollegamento dell’impianto risulta difficile o sproporzionato a causa dei consumatori allacciati (lett. a) e la descrizione delle misure di protezione e degli organi di protezione e la loro valutazione (lett. b). In caso di controlli periodici di impianti elettrici la cui resistenza di isolamento è controllata costantemente mediante dispositivi adeguati quali interruttori differenziali con una corrente nominale d’intervento massima di 30 mA, si può rinunciare alla presentazione dei calori di cui al capoverso 2 lettera a (vedere art. 13 cpv. 3 O-DATEC OIBT). Le verifiche devono esser effettuate secondo le prescrizioni della norma per le installazioni a bassa tensione (NIBT; SN 411000:2020). Negli impianti TN-S la misura della resistenza d’isolamento dev’esser effettuata nell’intero campo di applicazione dell’OIBT, dunque dal ruttore di sovraintensità, linea di conduzione d’alimentazione inclusa.