Controlli periodici, rapporti di sicurezza

Prima della messa in servizio di un impianto elettrico o di sue parti, i titolari di un’autorizzazione generale
d’installazione devono sempre effettuare una prima verifica durante la realizzazione. Questa prima verifica deve
essere messa a verbale (cfr. art. 24 cpv. 1 OIBT). Gli apprendisti e gli ausiliari non possono effettuare la prima verifica
senza istruzioni e sorveglianza (cfr. art. 10a cpv. 4 OIBT); essi non possono neppure firmare il verbale della
prima verifica. Inoltre, prima della consegna di un impianto elettrico al proprietario deve essere effettuato un controllo
finale (cfr. art. 24 cpv. 2 OIBT).

Se per un lavoro d’installazione sono soddisfatti contemporaneamente i seguenti criteri, si può eccezionalmente
rinunciare al rilascio di un rapporto di sicurezza formale:

– riparazione e sostituzione di apparecchi elettrici a bassa tensione, come       ad es. elettrodomestici, lampade, prese ecc.;
– variazione di potenza massima di 3,7 kVA;
– non vengono adattate condutture d'alimentazione/di abbonato/di 
   distribuzione;
– non sussiste alcun obbligo di notifica ai sensi della cifra 3.

In tal caso è sufficiente, anziché un rapporto di sicurezza formale secondo l’art. 37 OIBT, redigere il verbale della
prima verifica e consegnarlo al proprietario. Si può rinunciare a un controllo finale secondo l’art. 24 cpv. 2 OIBT.

Nel caso di un controllo di collaudo, l'organo di controllo indipendente redige sempre un rapporto di sicurezza.

La prima verifica, durante la realizzazione dei lavori, in conformità con l'art. 24 OIBT è eseguita dall'installatore elettricista (AFC) o dall'elettricista di montaggio (lavori per i quali è a abilitato secondo il suo livello di formazione). Questa prima verifica deve essere verbalizzata.

A) Rapporto di sicurezza, contenuto tecnico del rapporto di sicurezza:

I requisiti del rapporto di sicurezza sono disciplinati all'art. 37 dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27).

Il rapporto di sicurezza deve contenere perlomeno le indicazioni seguenti:

a. indirizzo dell’impianto e del proprietario;

b. descrizione dell’impianto incluse le norme applicate e le sue eventuali particolarità;

c. periodicità del controllo;

d. nome e indirizzo dell’installatore;

e. risultati del controllo finale interno all’impresa conformemente all’articolo 24;

f. nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione di controllo e risultato del controllo dopo il collaudo ai sensi dell’articolo 35 capoverso 3 e dopo un controllo periodico ai sensi dell’articolo 36.


Inoltre, il rapporto di sicurezza deve essere firmato dalle persone che hanno eseguito il controllo e da una delle persone autorizzate ad eseguire il controllo menzionate nell’autorizzazione d’installazione risp. da un avente diritto di firma individuale del titolare dell’autorizzazione.

Giusta l'art. 37 cpv. 3 dell'ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), il DATEC stabilisce il contenuto tecnico del rapporto di sicurezza. Sente al riguardo l'Ispettorato e le organizzazioni professionali. Fanno parte delle organizzazioni professionali AES, ASCE, EIT.swiss ed Electrosuisse.

Agli articoli 13 (rapporto di sicurezza) e 14 (verbale di misurazione e di verifica) dell'ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza DATEC OIBT; RS 734. 272.3) sono descritti i dati tecnici necessari per la valutazione della sicurezza di un impianto elettrico.

Si può allestire un proprio formulario se sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'art. 37 OIBT e agli artt. 13 e 14 dell'Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione (O-DATEC OIBT; RS 734.272.3). I modelli allestiti dalle organizzazioni professionali per i rapporti di sicurezza e per i verbali di misurazione e di verifica soddisfano queste prescrizioni.

Negli spazi previsti a tal fine del rapporto di sicurezza devono essere indicati i valori di misurazione delle verifiche.

In proposito si osserva quanto segue.
L'intensità di corrente nominale del ruttore di sovraintensità, nonché tipo, caratteristica e intensità di corrente nominale del dispositivo di protezione contro le sovracorrenti impiegato devono, ad esempio, essere riportati come segue:

Tipo, caratteristica: FI-LS C o RCBO/C  Intensità di corrente nominale: 13 A

Tipo, caratteristica: DIII gG/gL               Intensità di corrente nominale: 40 A Protezione completa

Tipo, caratteristica: DIII gG/gL T rit        Intensità di corrente nominale: 40 A

Tipo, caratteristica: NH00 gG o HPC DIN00 gG Intensità di corrente nominale: 80 A

Tipo, caratteristica: LSB                        Intensità di corrente nominale: 16 A

I valori di misurazione della corrente di cortocircuito Ik iniziale (L-PE) e Ik finale (L-PE), nonché la misura dell'isolamento (Riso) devono riferirsi al dispositivo di protezione contro le sovracorrenti impiegato nell'impianto e devono parimenti essere verbalizzati. I risultati delle verifiche devono essere riportati, per ciascun circuito terminale (dispositivo di protezione contro la sovracorrente), in modo verificabile nel verbale di misurazione e di verifica, per documentare la prova della sicurezza.

Il rapporto di sicurezza deve essere firmato da una persona autorizzata che ha eseguito il controllo (art. 37 cpv. 2 dell'ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione [OIBT; RS 734.27]) Questa persona deve essere in quel momento impiegata nell'azienda con il numero di autorizzazione indicato. In caso di assegnazione esterna del controllo finale a un titolare di autorizzazione di controllo indipendente, la sua persona autorizzata ad eseguire il controllo deve altresì indicare il numero di autorizzazione accanto alle firme.

In caso di lavori d'installazione da parte di specialisti con autorizzazioni generali d'installazione ai sensi dell'art. 7 OIBT (persone fisiche) o dell'art. 9 OIBT (imprese), il rapporto di sicurezza viene firmato dalle persone che eseguono il controllo (persone del mestiere o controllori conformemente all'autorizzazione di installazione o di controllo) sotto le diciture "Firme installatore elettricista" nel campo "Persona autorizzata a eseguire il controllo". Il titolare dell’autorizzazione (persona del mestiere conformemente all'autorizzazione d'installazione, controllore conformemente all'autorizzazione d'installazione o avente diritto di firma individuale secondo il registro di commercio) firma sotto le diciture "Firme dell'installatore elettricista" nel campo "persona autorizzata a firmare". Ciò significa che il titolare dell’autorizzazione non deve necessariamente essere indicato nell'autorizzazione rilasciata come persona autorizzata a eseguire il controllo, può ad esempio trattarsi del direttore che non è né autorizzato a eseguire il controllo né del mestiere.

In caso di lavori di controllo da parte di specialisti con autorizzazioni di controllo ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 OIBT (persone fisiche) o dell'art. 27 cpv. 2 OIBT (imprese), il rapporto di sicurezza viene firmato da una persona che esegue il controllo (controllore conformemente all'autorizzazione di controllo) sotto le diciture "Firme dell'organo di controllo indipendente" nel campo "Persona autorizzata a eseguire il controllo". Il titolare dell’autorizzazione (controllore conformemente all'autorizzazione di controllo o avente diritto di firma individuale secondo il registro di commercio) firma sotto le diciture "Firme dell'organo di controllo indipendente" nel campo "persona autorizzata a firmare". L'ultima firma deve essere applicata conformemente al factsheet n. 34 dell'Ufficio federale dell'energia UFE.

Le persone autorizzate a eseguire il controllo e a firmare indicano il loro cognome e nome in stampatello.

 

Se un organo di controllo indipendente esegue il controllo finale (ad es. di un complesso residenziale) per conto dell'impresa elettrica esecutrice, la persona autorizzata a eseguire il controllo dell'organo di controllo firma sotto le diciture "Firme dell'installatore elettricista" nel campo "Persona autorizzata a eseguire il controllo". Inoltre, accanto alla firma deve essere indicato il numero di autorizzazione di controllo. Il titolare dell’autorizzazione dell'impresa elettrica (persona del mestiere conformemente all'autorizzazione d'installazione, controllore conformemente all'autorizzazione d'installazione o avente diritto di firma individuale secondo il registro di commercio) firma sotto le diciture "Firme dell'installatore elettricista" nel campo "Persona autorizzata a firmare".

Questa persona autorizzata a eseguire il controllo, che ha effettuato il controllo finale in qualità di organo di controllo indipendente, in futuro non potrà eseguire alcun controllo indipendente (ad es. controlli periodici o controlli saltuari conformemente all'Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione [OIBT; RS 734.27]) sugli stessi impianti elettrici. L'inosservanza viola l'indipendenza dei controlli ai sensi dell'art. 31 OIBT e si applicano le disposizioni penali di cui all'art. 42 lett. c cifra 6 OIBT.

Qualora le installazioni elettriche dell'impianto fotovoltaico siano eseguite dal titolare di un'autorizzazione d'installazione generale ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) (persone fisiche) o ai sensi dell'art. 9 OIBT (imprese), deve essere allestito un rapporto di sicurezza conformemente all'art. 37 OIBT con il relativo verbale di misurazione e di verifica. Si deve impiegare il rapporto di misura e di collaudo fotovoltaico secondo la Direttiva ESTI 220, il quale riporta tutte le indicazioni necessarie.

Se gli impianti elettrici dell'impianto fotovoltaico sono realizzati, dal lato in uscita dell'interruttore principale sul lato AC, dal titolare di un'autorizzazione limitata ai sensi dell'art. 14 OIBT (ad es. solarteur / fotovoltaico), deve essere compilato il rapporto di misura e di collaudo fotovoltaico dal lato in uscita dell'interruttore principale e i risultati della prima verifica (cfr. art. 25 cpv. 2 OIBT) devono essere verbalizzati. I titolari di un'autorizzazione d'installazione limitata non possono redigere alcun rapporto di sicurezza.

La necessaria prova della sicurezza, a partire dall'interruttore principale sul lato AC e sull'intero impianto fotovoltaico, deve essere fornita, in caso di ripresa dell'impianto, mediante un controllo di collaudo dell'impianto fotovoltaico ai sensi dell'art. 35 cpv. 3 OIBT da parte di un organo di controllo indipendente o di un servizio d’ispezione accreditato.

Questo controllo di collaudo deve essere integrato nel rapporto di sicurezza con un relativo rapporto di misura e di collaudo fotovoltaico del controllo finale oppure deve essere redatto un rapporto di sicurezza separato con il relativo rapporto di misura e di collaudo.

Qualora gli impianti elettrici dell'impianto fotovoltaico siano realizzati dal titolare di un'autorizzazione limitata ai sensi dell'art. 14 OIBT, tali impianti sottostanno al controllo di collaudo da parte di un servizio d'ispezione accreditato (art. 32 cpv. 2 lett. b OIBT). Il servizio d'ispezione accreditato può integrare il controllo di collaudo nel rapporto di misura e di collaudo fotovoltaico presente, redatto secondo la SN EN 62446-1:2016; il contenuto di tale rapporto corrisponde all'art. 37 OIBT. Per ciò non è obbligatoriamente necessario un proprio rapporto di sicurezza.

B) Rapporto di sicurezza, verbale di misurazione e di verifica

L'art. 14 cpv. 2 dell'ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza DATEC OIBT; RS 734.272.3) precisa, rispetto all'art. 37 dell'ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), per quali controlli deve essere redatto un verbale di misurazione e di verifica.

Il verbale di misurazione e di verifica costituisce una parte del contenuto tecnico del rapporto di sicurezza e serve a valutare la sicurezza dell'impianto elettrico. L'estensione dell'impianto e, in caso di controlli indipendenti, la portata del controllo devono risultare dalle misurazioni e dalle verifiche verbalizzate.

Un verbale di misurazione e di verifica deve essere redatto per i seguenti controlli:

a. prima verifica durante la realizzazione (art. 24 cpv. 1 OIBT);

b. controllo finale (art. 24 cpv. 2 OIBT);

c. collaudo (art. 35 cpv. 3 OIBT);

d. controllo periodico (art. 36 OIBT);

e. controllo saltuario (art. 39 cpv. 1 OIBT).

In caso di impianti fotovoltaici, si deve utilizzare il rapporto di misura e di collaudo fotovoltaico (ultima versione) conformemente alla Direttiva ESTI 233, il quale soddisfa i requisiti minimi della documentazione di verifica secondo la SN EN 62446-1:2016 e le prescrizioni secondo l'art. 37 OIBT (requisiti del rapporto di sicurezza).

Giusta l'art. 14 dell'ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza DATEC OIBT; RS 734.272.3), anche in caso di controlli di collaudo deve essere redatto un verbale di misurazione e di verifica da parte di un organo di controllo indipendente.

L'organo di controllo indipendente può utilizzare il verbale di misurazione e di verifica del controllo finale, completandolo con i propri valori misurati e l'indicazione dell'apparecchio di misurazione. L'indipendenza del controllo conformemente all'art. 31 OIBT deve essere chiara.

In caso di controllo saltuario ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 dell'ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) viene redatto un rapporto d'ispezione dettagliato. Sulla base dell'art. 14 cpv. 2 lett. e dell'ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione (O-DATEC OIBT; RS 734.272.3), il gestore di rete o l'organo di controllo indipendente a cui esso si è rivolto deve redigere un verbale di misurazione e di verifica qualora esegua un controllo saltuario. Il gestore di rete può utilizzare un verbale di misurazione e di verifica presente del controllo finale, del controllo di collaudo o del controllo periodico, completandolo con i propri valori misurati e l'indicazione dell'apparecchio di misurazione. L'indipendenza del controllo conformemente all'art. 31 OIBT deve essere chiara.

Conformemente all'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), gli impianti elettrici non devono mettere in pericolo persone, cose o animali in caso di utilizzo o esercizio conforme alle disposizioni e, per quanto possibile, anche in caso di prevedibile utilizzo o esercizio non conforme nonché in caso di perturbazioni prevedibili. Per garantire ciò, occorre eseguire la verifica del dispositivo di protezione a corrente di guasto (RCD). I valori di scatto devono essere verbalizzati:

a) Per la protezione delle persone si deve indicare la corrente di cortocircuito Ik (L-PE) o, al suo posto, misurare la conduttività R del conduttore di protezione con uno strumento a bassa impedenza.

b) Per la verifica funzionale dispositivo di protezione contro la sovracorrente, è richiesta la corrente di cortocircuito della resistenza interna dellai rete Ik (L-N). Si raccomanda altresì di verbalizzare la corrente di cortocircuito della resistenza interna dellai rete Ik (L-L 400V; prestare attenzione al campo di misura -dell'apparecchio 400 V).

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Ultima modifica: 22.07.2021