Prodotti elettrici, sorveglianza sul mercato

No, in Svizzera gli apparecchi elettrici devono essere dotati di una spina svizzera, una spina Euro (bassa potenza, max. 2,5 A, L+N) o una spina CEE (prevalentemente industriale). Sussiste altrimenti il pericolo che l'utilizzatore esegua manipolazioni pericolose per introdurre la spina estera nella presa svizzera. Eventualmente, per determinate spine estere (ad es. spine Schuko) si può utilizzare un cosiddetto adattatore fisso. L'adattatore fisso diviene un elemento unico non più scindibile con la spina estera tramite un unico inserimento e deve essere consegnato gratuitamente. Ciò è tollerato dall'ESTI, a condizione che il tipo di protezione, la classe di protezione e l'intensità di corrente corrispondano. Cavi di collegamento degli apparecchi (cosiddetti cord set) non possono essere muniti di adattatori fissi. Non sono inoltre ammessi per questo utilizzo i cosiddetti adattatori da viaggio, che possono ad esempio essere nuovamente separati da una spina Schuko.

Conclusione: gli apparecchi con spine estere, gli adattatori fissi errati e i cord set sbagliati mettono in pericolo la sicurezza delle persone e sono immediatamente soggetti a un divieto di vendita da parte dell'ESTI. Insista affinché l'apparecchio le sia fornito con una spina svizzera regolamentare.

Di principio sì. A una fase si possono liberamente inserire apparecchi sino a 16A risp. 3,6 kVA. L'importante è che la spina corrisponda alle indicazioni sulla targhetta del rispettivo apparecchio. Un errore frequente è rappresentato tipicamente dai bollitori con 3kW e una spina da solo 10 A. Un tale bollitore può essere utilizzato solo da 2200 a 2400 W (per 220 - 240 V). Qualora la potenza dichiarata risp. la corrente dichiarata sia superiore, si deve obbligatoriamente utilizzare una spina da 16 A (SN 441011 o SEV 1011 Tipo 21 o tipo 23 oppure CEE 16 A). Analogamente, la soglia di 10 A vale anche per le spine a 3 fasi (SN 441011 o SEV 1011 Tipo 15 sino a 10 A oppure Tipo 25 sino a 16A).

Secondo l'art. 3 Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26), i prodotti a bassa tensione possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi alle regole tecniche riconosciute e se in condizioni di esercizio, manutenzione e impiego conformi alle disposizioni non mettono in pericolo la sicurezza di persone, animali domestici o cose. Non vi è dunque "un'autorizzazione" in tal senso. Il suo cliente, in quanto operatore economico, è in questo contesto responsabile nel ruolo di produttore e deve garantire la conformità di ogni singola lampada prodotta. Egli redige la relativa dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica. Quale produttore deve poter dimostrare sulla base della sua documentazione tecnica che il suo prodotto è sicuro (cfr. art. 5 OPBT). Il suo cliente dovrebbe da parte sua procurarsi a tal fine la relativa documentazione di conformità per tutti i componenti acquistati. Anche se gli elementi costruttivi rispettivamente i componenti sono acquistati, il prodotto finale lampada deve tuttavia essere nel complesso sicuro sotto l'aspetto elettrico e soddisfare gli obiettivi di sicurezza essenziali. Quale base per la prova della sicurezza tecnica, il suo cliente deve redigere rapporti sulle prove secondo le norme sulle lampade applicabili in questa sede EN 60598-1 e EN 60598-2-1. Egli stesso può eseguire queste prove se professionalmente idoneo oppure incarica uno specialista esterno o un laboratorio di prova. Il suo cliente deve, quale produttore responsabile, indicare sulla targhetta della lampada, tra l'altro, un numero di tipo, lotto o serie, nonché il proprio nome e indirizzo postale.

Oltre all'art. 6 Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26), in questo contesto si deve considerare che un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante quando immette sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un prodotto a bassa tensione (cfr. art. 4 cpv. 3 OPBT). Le aziende comunemente si dichiarano produttrici in Svizzera risp. nell'UE/SEE assumendosi gli obblighi quale produttore e ciò d'intesa con il "produttore originario" ad esempio in Estremo Oriente. Conformemente agli accordi bilaterali Svizzera-UE, con "UE" s'intende sempre l'equivalenza "UE/SEE/Svizzera" (si veda l'Allegato OPBT).

Si applicano dunque le stesse regole, indipendentemente dal fatto che l'importatore nell' "UE" abbia sede in Germania o in Svizzera. Non sussiste dunque un'importazione dall'UE in Svizzera nel quadro dell'OPBT risp. della direttiva UE "bassa tensione".

Sì. Per i prodotti a bassa tensione conformemente all'art. 12 Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26) risp. per i prodotti ATEX conformemente all'art. 11 Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (OASAE; RS 734.6), nella documentazione tecnica deve essere presente una valutazione dei rischi adeguata. La stessa deve contenere tutti i pericoli che scaturiscono da un prodotto; tra questi si annoverano ad es. i rischi provocati dalla tensione, dal rumore o da elementi mobili. L'applicazione di una norma armonizzata può semplificare l'analisi e la valutazione dei rischi.

Sì. Tuttavia, in un imballaggio unico con più elementi uguali per lo stesso destinatario possono essere allegate una volta sola le istruzioni e le necessarie informazioni sulla sicurezza. Qualora questo imballaggio unico sia suddiviso in più elementi di consegna da un distributore successivo, a ciascuno di questi elementi devono di nuovo essere allegate perlomeno una volta le istruzioni e le necessarie informazioni sulla sicurezza.

Le istruzioni e le necessarie informazioni sulla sicurezza possono anche essere contenute in un documento. Conformemente all'art. 10 Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (OASAE; RS 734.6), ai prodotti Ex si deve inoltre allegare ogni volta una copia della dichiarazione di conformità (risp. dell'attestato di conformità per i componenti Ex).

Nello spazio UE questo prodotto elettrico non rientra nella direttiva UE Bassa Tensione 2014/35/UE (al di sotto dei 50V) e pertanto non è soggetto al marchio CE ai sensi di questa direttiva. Tuttavia, si deve partire dal presupposto che il prodotto è comunque soggetto a un'ordinanza nazionale sulla sicurezza dei prodotti e deve essere utilizzato in sicurezza.

In Svizzera non si applica l'obbligo del marchio CE. Inoltre, l'Ordinanza svizzera sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26) da applicare in questa sede ha un campo di applicazione esteso conformemente all'art. 13 OPBT per prodotti a bassa tensione particolari, dunque anche per prodotti a bassa tensione al di sotto dei 50V. Anche per i prodotti a bassa tensione al di sotto dei 50V devono, su richiesta dell'ESTI, essere fornite delle prove - una dichiarazione di conformità o un'altra prova (ad es. certificati, rapporti sulle prove per la sicurezza elettrica) - se il loro particolare funzionamento o le loro particolari condizioni di utilizzazione possono mettere in pericolo persone o cose (cfr. art. 14 OPBT).

Secondo l'art. 3 Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26), i prodotti a bassa tensione possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi alle regole tecniche riconosciute e se in condizioni di esercizio, manutenzione e impiego conformi alle disposizioni non mettono in pericolo la sicurezza di persone, animali domestici o cose. Inoltre, per soddisfare i requisiti essenziali secondo l'art. 5 cpv. 1 OPBT, i prodotti a bassa tensione possono essere messi a disposizione sul mercato solo se conformi agli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva UE «bassa tensione». A tal fine sono indicate norme tecniche idonee a concretizzare i requisiti essenziali. Per le fonti luminose e le lampade, la radiazione non deve comportare alcun pericolo; ciò include la cosiddetta sicurezza fotobiologica. La norma armonizzata EN 62471 "La sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampade" è adatta in questa sede a soddisfare i requisiti essenziali. Nella valutazione della sicurezza fotobiologica di lampade e sistemi di lampade secondo la norma EN 62471, nonché ad es. per la valutazione del rischio provocato dalla luce blu quale parte della radiazione ottica, devono essere disponibili presso il produttore i relativi rapporti sulle prove. Nel controllo delle lampade secondo la norma di sicurezza applicabile a tal fine EN 60598 è compresa anche una valutazione della sicurezza fotobiologica. Qualora la fonte luminosa stessa sia già stata esaminata, non si deve nuovamente controllare il rischio causato dalla luce blu della lampada poiché non si aumenta la radiazione tramite il montaggio in una lampada. Gli operatori economici allegano inoltre al prodotto le istruzioni e le necessarie informazioni sulla sicurezza conformemente all'art. 11 OPBT. Sul prodotto a bassa tensione stesso e/o nella documentazione d'accompagnamento devono essere riportate le informazioni minime per l'identificazione (cfr. art. 6 OPBT). In proposito, oltre alle diciture identificative, devono essere riportate sulla lampada o allegate al prodotto anche le necessarie informazioni di sicurezza tecnica per un collegamento, un utilizzo e una manutenzione regolamentari. Rispettando questi requisiti dell'OPBT, tali fonti luminose e lampade possono essere messe a disposizione sul mercato in modo conforme.

Secondo l'art. 8 Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26), una dichiarazione di conformità deve contenere informazioni minime. In tal senso, una dichiarazione di conformità deve indicare il nome e l'indirizzo del produttore, contenere l'indicazione del modello con una designazione del tipo, presentare una denominazione del prodotto e riportare le norme IEC e/o EN con l'indicazione dell'edizione. Essa deve altresì essere firmata, con l'indicazione del luogo e della data. Qualora queste indicazioni non siano presenti, ci si deve astenere dal mettere in commercio il rispettivo apparecchio elettrico.

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Ultima modifica: 22.07.2021