FAQ in relazione al Coronavirus

Secondo l’art. 36 cpv. 1 OIBT i gestori di rete invitano per iscritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo, i proprietari a presentare un rapporto di sicurezza conformemente all’articolo 37 prima della fine del periodo di controllo. I gestori di rete possono dare secondo l’art. 36 cpv. 3 OIBT una proroga di al massimo un anno dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito. Dopo questo il caso viene affidato all’ESTI.
Vista l’attuale situazione e basandosi sugli art. 1 cpv. 4 e art. 36 cpv. 4 OIBT, l’ESTI autorizza tutti i gestori di rete a concedere proroghe di 18 mesi al massimo (invece di un anno), solo se gli impianti elettrici in questione non comportino un rischio acuto per persone, cose o animali. I proprietari devono come sempre chiedere una proroga del termine; non ci sono proroghe “automatiche”.

Questa proroga eccezionale è limitata ai casi in quali il termine è scaduto tra il 18 marzo ed il 15 settembre 2020. Dopo questa data possono essere concesse proroghe dei termini di al massimo un anno (art. 36 cpv. 3 OIBT).

Il proprietario assicura che gli impianti elettrici rispondano sempre le esigenze di base in materia di sicurezza e della prevenzione delle perturbazioni. Su richiesta, deve presentare il rapporto di sicurezza corrispondente (cfr. art. 5 cpv. 1 OIBT). Questa prescrizione vale come prima, o meglio il proprietario rimane unico responsabile per le sue installazioni elettriche nonostante il coronavirus. Può però richiedere al gestore di rete una proroga per l’esecuzione del controllo, in modo di ricevere la possibilità di dare più tempo all’organo di controllo incaricato (risp. far eliminare i difetti) o di incaricare del controllo, adesso o più tardi, un altro organo di controllo. I gestori di rete ricevono più possibilità per la concessione della proroga.

Se un’impresa non occupa temporaneamente una persona del mestiere, l’Ispettorato può rilasciarle un’autorizzazione sostitutiva sulla base dell’art. 11 cpv. 1 OIBT, se l’impresa occupa almeno una persona autorizzata al controllo o una persona che soddisfi le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione per lavori a impianti propri all’impresa (art. 13). L’autorizzazione sostitutiva è valida per sei mesi, può essere prorogata al massimo per altri sei mesi.

Questa disposizione è applicabile senza riserve. In modo particolare vale tutt’ora, che i titolari di autorizzazioni sono tenuti a notificare l’Ispettorato, entro due settimane, di ogni fattispecie che richiede una modifica dell’autorizzazione d’installazione (art. 19 cpv. 1 OIBT). Questo include anche quando un responsabile tecnico o una persona del mestiere lascia l’impresa. Altrimenti l’autorizzazione d’installazione si estingue. Questo vale di nuovo dal 1 luglio 2020 senza restrizioni.

Di principio sì. Le direttive in vigore dell’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP rispettivamente dei cantoni, devono essere rispettati, particolarmente quelli a riguardo dell'uso della mascherina come anche le regole dell’igiene e del distanziamento sociale.

Il deposito pubblico durante procedure di approvazione dei piani permette a possibilmente interessati di prendere conoscenza del progetto e di far valere i loro diritti, p.e. tramite opposizione. Era però difficile o impossibile di prendere visione dei progetti depositati pubblicamente. Per ciò sono stati interrotti i depositi pubblici dal 19 marzo 2020.

Dal 1° luglio 2020 però è di nuovo possibile effettuare depositi pubblici senza restrizioni. 

La situazione rimane sotto osservazione, in modo che nuove restrizioni non possono essere escluse.

L’ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) del 13 marzo 2020 (Ordinanza 2 COVID-19) limitava la vita pubblica e imponeva certi divieti e misure. Tuttavia non abrogava la legislazione sull’elettricità e con questa l’OIBT. Specialmente i doveri dei proprietari, installatori, controllori e gestori di rete perdurano.

L’Ordinanza sulla corrente forte prevede che gli esercenti devono continuamente mantenere e periodicamente pulire e controllare i loro impianti a corrente forte o far fare questi lavori da terzi (cfr. art. 17 dell’Ordinanza sulla corrente forte). Per ogni parte dell’installazione l’esercente definisce la periodicità dei controlli. Tiene conto degli influssi esterni, del tipo di impianto e delle sollecitazioni elettriche (cfr. art. 18 dell’Ordinanza sulla corrente forte).

Nel quadro della sorveglianza l’ESTI controlla tra l’altro se le periodicità che l’esercente ha definite sono opportune. È però certo, che i lavori necessari devono essere eseguiti anche durante il periodo di controllo, se essi sono indispensabili per l’esercizio sicuro dell’impianto.

In tutti casi bisogna assicurare, che gli impianti possano essere esercitati in sicurezza e prevenendo delle perturbazioni. Bisogna anche assicurare che siano adempiti i doveri del gestore di rete nel senso dell’OIBT (cfr. in particolare art. 33 OIBT).

I lavori di mantenimento e ripristino possono essere effettuati dal 1° luglio 2020 di nuovo senza restrizioni. Termini per l’eliminazione di difetti che l’ESTI ha fissato per il 19 aprile 2020 o che sono terminata dopo il 19 aprile 2020 devono essere rispettati senza eccezioni. Proroghe possono essere concesse su domanda motivata.

Dal 17 febbraio 2022 tutte le attività d’ispezione sono di nuovo esercitate senza restrizioni.

Di principio tutti i termini impartiti dall’ESTI sono validi. Eccezioni:

  • L’ESTI ha accettato la domanda di proroga del termine dell’impresa / della persona interessata;
  • l’ESTI ha prorogato il termine o l’ha provvisoriamente disdetto.

Inoltre era in vigore dal 21 marzo al 19 aprile 2020 l’Ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19). Essa prevedeva che per i termini in procedure amministrative, se essi sono sospesi secondo il vigente diritto procedurale per i giorni di Pasqua, vale una sospensione generale per tutti i termini dal 21 marzo 2020, ore 00:00 fino al 19 aprile 2020. Ciò significa, che per tutti, a chi l’ESTI ha imposto un termine il quale termine cade nel periodo entro il 21 marzo 2020 e il 19 aprile 2020, il termine viene senz’altro prorogato fino al 19 aprile 2020 incluso. Sono Escluse le  misure urgenti che però devono essere segnalate come tali.

No. Di principio i termini vengono prorogati in casi singoli, se lo stato dell’installazione è noto e/o una proroga è permessa. È infatti possibile eseguire un controllo periodico senza contatto con persone e mantenendo le disposizioni d’igiene e di distanza dell’UFSP.

Le domande d’approvazione dei piani che vengono depositati pubblicamente sono accessibili presso gli uffici relativi del genio civile oppure dell’amministrazione comunale. È anche possibile di organizzare un rappresentante per la presa visione nel fascicolo che all’occorrenza può far fare.

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Ultima modifica: 26.04.2022